PENSIONI
LA SICUREZZA SOCIALE
Per “sicurezza sociale” si intende quell’insieme di interventi finalizzati all’erogazione di beni e servizi in favore dei cittadini che si trovano in condizioni di bisogno; tali interventi vanno dalle cure gratuite agli indigenti, alla predisposizione e integrazione di organi ed istituti che assicurino ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi sociali per vivere il mantenimento e l’assistenza sociale, e, ai lavoratori, mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.
La sicurezza sociale comprende:
I soggetti aventi diritto alla tutela sono:
gli studenti;
i pensionati;
i familiari e superstiti dei soggetti di cui sopra.
Le prestazioni principali per quanto riguarda lavoratori dipendenti ed autonomi sono le seguenti:
1. PENSIONE DI VECCHIAIA: a seguito dell’entrata in vigore della legge 335/95, il diritto a richiedere la pensione di vecchiaia è condizionato al possesso da parte del lavoratore di almeno 20 anni di contributi, di 65 anni di età per gli uomini e di 60 anni di età per le donne.
2. PENSIONE DI ANZIANITÀ: la pensione di anzianità è disciplinata dalla legge 335/95; secondo la predetta legge, il diritto alla pensione di anzianità del lavoratore dipendente si consegue al raggiungimento di un’anzianità pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica o al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
3. ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: l’assegno ordinario di invalidità spetta al lavoratore la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue abitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o di difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve avere 5 anni di assicurazione e di contribuzione: di questi ultimi almeno 3 anni devono essere stati versati nei 5 anni antecedenti alla domanda di assicurazione.
L’assegno è riconosciuto per la durata di 3 anni e può essere confermato previa revisione da parte dell’INPS su domanda dell’interessato per periodi della stessa durata. Dopo 3 riconoscimenti successivi, l’assegno viene confermato in via definitiva.
L’assegno ordinario di invalidità non è reversibile ai superstiti.
4. PENSIONE ORDINARIA DI INVALIDITÀ: la pensione ordinaria di invalidità spetta all’assicurato che a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per avere diritto alla pensione, l’assicurato deve poter far valere 5 anni di assicurazione e 5 anni di contribuzione, di questi ultimi almeno 3 anni devono essere stati versati nei 5 anni antecedenti la domanda di assicurazione.
La pensione è costituita dall’importo dell’assegno di invalidità e da una maggiorazione calcolata in base ai contributi che il lavoratore avrebbe maturato se avesse potuto continuare a lavorare fino al compimento dell’età pensionabile.
5. PENSIONE AI SUPERSTITI: la pensione ai superstiti spetta ai familiari del lavoratore deceduto ed assume la denominazione di pensione di reversibilità, se il lavoratore defunto era titolare di pensione diretta e di pensione indiretta, se il lavoratore defunto non era titolare di pensione diretta, ma al momento della morte, possedeva i requisiti assicurativi e contributivi previsti per ottenere l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di invalidità.
I familiari che hanno diritto alla pensione sono:
il coniuge e i figli che alla data della morte del lavoratore siano minori, studenti o inabili;
i genitori che alla data della morte del lavoratore abbiano compiuto 65 anni, non siano titolari di pensione e siano a carico del deceduto;
in assenza di tali beneficiari, fratelli celibi e sorelle nubili che alla data della morte del lavoratore siano inabili, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e siano a carico del deceduto.
6. PENSIONE SOCIALE: la pensione sociale viene concessa ai cittadini
ultrasessantacinquenni (italiani o di uno Stato della Comunità europea) residenti abitualmente nel territorio nazionale privi di qualsiasi forma di tutela assicurativa e i cui redditi, compresi quelli del coniuge, siano inferiori a quelli stabiliti dalla legge.
LA SICUREZZA SOCIALE INTERNAZIONALE
Per “sicurezza sociale internazionale” si intende la protezione sociale dei cittadini di un Paese residenti abitualmente in un altro Paese. La tutela degli emigranti va garantita attraverso una regolamentazione internazionale aggiornata che deve tenere conto costantemente dei mutamenti sociali.
Nell’area comunitaria (U.E.) la protezione sociale si realizza con l’applicazione dei Regolamenti Comunitari. La normativa comunitaria di sicurezza sociale è immediatamente e direttamente applicabile sul territorio dei 25 Paesi che fanno parte attualmente dell’Unione Europea.
La stessa normativa si applica altresì ai 3 Paesi che, pur non essendo membri dell’Unione Europea, hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE): Islanda, Norvegia, Liechtenstein.
Dal 1 giugno 2002 questa normativa è stata applicata anche alla Confederazione Svizzera grazie ad un accordo stipulato con la Comunità Europea ed i suoi 25 Stati membri.
Nell’area extra-comunitaria, la protezione sociale viene normalmente attuata attraverso Convenzioni bilaterali.
REGOLAMENTI COMUNITARI
I regolamenti Comunitari n.1408/71 e 574/72, ampliati ed aggiornati a più riprese, disciplinano in modo completo la sicurezza sociale nei rapporti tra i Paesi dell’Unione Europea, lo Spazio Economico Europeo e la Svizzera.
I Regolamenti Comunitari dettano norme generali in materia di assicurazione di invalidità, vecchiaia e morte (pensioni), di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro la disoccupazione involontaria, per l’assistenza nella malattia e nella maternità, per le prestazioni familiari.
Inoltre, i Regolamenti Comunitari non sostituiscono le legislazioni degli Stati membri, ma ne regolano l’applicazione in modo tale che i lavoratori che hanno svolto la loro attività all’estero non subiscano danni rispetto a coloro che hanno lavorato soltanto in Patria.
I Regolamenti Comunitari sono stati istituiti per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
20901. La totalizzazione di tutti i periodi di assicurazione e di contribuzione maturati nei Paesi membri, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni;
20902. Il pagamento della pensione nel Paese di residenza, anche se essa è a carico di un altro Stato membro;
La parità di trattamento con i cittadini del Paese in cui prestano lavoro.
I soggetti beneficiari sono tutti i lavoratori subordinati ed autonomi (anche liberi professionisti) cittadini degli Stati membri; apolidi o profughi purché residenti negli Stati membri; familiari e superstiti; pubblici dipendenti.
In tutti i Paesi membri è garantita l’assicurazione di vecchiaia, invalidità e morte, disoccupazione involontaria e gli assegni familiari.
L’istanza di pensione deve essere presentata all’istituzione competente per il territorio dello Stato in cui si è residenti, corredata dai seguenti documenti:
qualifica del lavoratore;
sedi dell’INPS in Italia dove sono state versate le pensioni;
libretto di lavoro, buste paga, lettere di assunzione, licenziamento, etc
CONVENZIONI INTERNAZIONALI BILATERALI
Analogamente ai Regolamenti Comunitari, le convenzioni internazionali bilaterali sono accordi giuridici di diritto internazionale in virtù dei quali gli Stati contraenti si assumono l’obbligo di instaurare e coordinare un regime di assicurazioni sociali che abbia carattere di reciprocità e che garantisca la libera circolazione della manodopera sancendo:
C. la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini del diritto a prestazione.
I Paesi con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale sono i seguenti: Argentina, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, San Marino, Slovenia, Serbia e Montenegro, U.S.A., Uruguay, Venezuela, Australia, Santa Sede, Svizzera, Tunisia, Israele e Libia.
Per quanto riguarda la Turchia, essa è legata all’Italia dalla Convenzione Europea , entrata in vigore il 12 aprile 1990.
Inoltre, le convenzioni con Cile, Filippine, Marocco e la Repubblica Ceca risultano firmate ma non ratificate.
Sono in vigore anche accordi parziali di sicurezza sociale:
CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI TRATTATE IN REGIME DI CONVENZIONE
La totalizzazione dei periodi assicurativi viene ammessa a condizione che i lavoratori abbiano un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione. Se i periodi assicurativi sono inferiori a tale periodo minimo, i contributi non sono comunque persi, ma vengono utilizzati dall’altro Stato.
Secondo i Regolamenti CEE, il periodo minimo è 52 settimane. Per le convenzioni bilaterali, il periodo minimo è stabilito in modo diverso dalle singole convenzioni.
Per “Prorata Temporis” si intende il sistema secondo il quale ogni singolo Stato determina l’importo da versare in proporzione ai contributi versati al proprio interno.
Se ad esempio un lavoratore ha almeno 20 anni di contribuzione in Italia, ha diritto alla pensione nazionale in regime autonomo, senza dover ricorrere alla totalizzazione dei periodi assicurativi.
Quando invece gli anni di contribuzione sono inferiori, è necessario ricorrere alla totalizzazione dei contributi versati in Italia e negli altri Paesi convenzionati, al fine di maturare il diritto a pensione. In questo caso, il calcolo della pensione viene effettuato in Pro Rata, cioè in proporzione ai periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la pensione.
Per “importo minimale” si intende l’importo mensile delle pensioni che in pro rata non può essere inferiore a un quarantesimo del trattamento minimo in vigore alla data di decorrenza della pensione, per ogni anno di contribuzione accreditato in Italia. Nel 2003 l’importo del trattamento minimo era 402,12 Euro mensili.
L’”integrazione al trattamento minimo” è quell’integrazione stabilita dalla legge, in aggiunta alla quota pensionistica spettante all’assicurato, affinchè tale quota raggiunga un “trattamento minimo”.
ASPETTI FISCALI DELLE PENSIONI
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali delle pensioni, l’Italia ha stipulato con numerosi Paesi apposite convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale. Tali convenzioni prevedono la detassazione della pensione nel Paese di erogazione e la tassazione nel solo Paese di residenza.
L’Italia ha stipulato convenzioni che prevedono la detassazione nel Paese di erogazione e la tassazione nel Paese di residenza con i seguenti Stati: Albania, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Corea del Sud, Costa D’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Filippine, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakhistan, Kuwait, Lituania, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Federale di Yugoslavia, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, USA, Sud Africa, Svizzera, Tanzania, Trinidad Tobago, Tunisia, Turchia, Ungheria, Unione Sovietica, Venezuela, Vietnam, Zambia.
RISCOSSIONE DELLA PENSIONE
Le pensioni in convenzione internazionale vengono riscosse mediante accordi stipulati tra l’INPS e i vari istituti bancari operanti all’estero nel rispetto delle modalità previste dai contratti stessi.
MAGGIORAZIONI DELLE PENSIONI
Per “aumento delle maggiorazioni delle pensioni” si intende l’aumento previsto dalla legge Finanziaria 2002 della misura delle maggiorazioni sociali fino a garantire un reddito mensile pari ad Euro 516,46 al mese per tredici mensilità l’anno.
In regime di convenzione internazionale, gli aumenti delle maggiorazioni sociali si applicano sulle pensioni liquidate all’estero. Dal 1 gennaio 2003 spetta ai cittadini italiani (in possesso dei requisiti di legge e previa verifica delle condizioni reddituali) l’aumento della maggiorazione sociale, tale da garantire un reddito proprio.
PAGAMENTO ALL’ESTERO DELLE PENSIONI
Le pensioni vengono pagate ai residenti all’estero ogni mese.
Le pensioni di importo inferiore ad un limite stabilito per legge vengono pagate con periodicità semestrale come avviene per i pensionati in Italia.
Il pagamento delle pensioni può essere effettuato con accredito sul conto corrente del pensionato ove sia previsto da un accordo convenzionale tra l’INPS e l’istituto bancario.
In linea generale, gli assegni INPS vengono emessi nella valuta del Paese di residenza del pensionato ad eccezione di alcuni Stati con monete non quotate nei mercati (come Argentina, Brasile e Venezuela) dove il pagamento viene effettuato in dollari USA.
COLLEGAMENTI INPS E UFFICI CONSOLARI
Al fine di rendere più pratica e agevole la trattazione delle pratiche di chi ha lavorato all’estero, sono stati attivati collegamenti telematici tra l’INPS e gli Uffici Consolari all’estero. Pertanto gli assicurati che vivono all’estero, recandosi al Consolato, possono attingere ogni elemento informativo inerente la posizione assicurativa presso l’INPS in Italia e in particolare ogni informazione sulle pensioni.
APPLICAZIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI NELL’AMBITO DELLA MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
Per effetto dell’applicazione della legge 127/97, i cittadini italiani residenti all’estero possono ridurre in modo significativo le certificazioni necessarie per ottenere le varie prestazioni in regime convenzionale e non, potendole sostituire con proprie dichiarazioni autocertificative.
I nostri connazionali residenti all’estero possono fare pervenire alle varie Istituzioni nazionali (INPS, INAIL, Ministero del Tesoro, etc…)apposite dichiarazioni aventi valore di autocertificazione e attestanti i vari stati, fatti e qualità personali come titolo di studio, reddito, qualifica professionale, etc.