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Cittadinanza

La cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362), integrata da successive norme tra le quali il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, che ha introdotto importanti novità in materia. Il testo della nuova legge è disponibile al seguente link.

Si attira, in particolare, l’attenzione sul nuovo art. 3-bis, che introduce limiti più stringenti per i casi in cui la normativa prevede l’acquisto automatico della cittadinanza italiana:

“In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
    a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
  2. b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
  3. c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
  4. d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio”.

 

Di seguito sono descritte le diverse modalità di acquisto della cittadinanza italiana e le procedure da seguire per ciascuna di esse.
In ogni caso, una volta che l’istanza è stata regolarmente presentata, l’utente è invitato ad attendere di essere contattato dall’Ufficio consolare per aggiornamenti sullo stato di trattazione della propria pratica di cittadinanza.

 

1. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA (IURE SANGUINIS)

In base alla Legge n.91 del 1992 e alla luce delle modifiche apportate dal Decreto Legge 28 marzo 2025 n. 36 convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):

    • il richiedente nato in Italia da cittadino/a italiano/a in qualsiasi data;
    • il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
    • il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis

Alla luce della nuova legge si precisa che:

1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente (e quindi NON trova applicazione quanto previsto dalla legge 23 maggio 2025, n. 74).

Le domande di cui al punto 1) sono dunque esclusivamente quelle consegnate a questa Ambasciata prima della data ed ora sopra indicate e corredate della necessaria documentazione.

2) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.

Per le domande di cui al punto 2) pertanto restano validi i seguenti presupposti giuridici e fattuali, ai quali si aggiungono i nuovi requisiti di cui all’art. 3-bis:

  • il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948;
  • al momento della sottoscrizione dell’istanza, il richiedente dovrà risultare residente nella Circoscrizione Consolare.

DOCUMENTAZIONE

Coloro che desiderino iniziare la pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana dovranno presentare la documentazione riportata di seguito e l’Istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana “ius sanguinis”

Al momento della presentazione dell’istanza il richiedente dovrà consegnare tutta la documentazione in originale. I documenti richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.

Tale documentazione comprende:

  • Istanza di riconoscimento, compilata e firmata dal richiedente;
  • Albero genealogico;
  • Documentazione relativa alle singole generazioni:

1) Avo dante causa (padre/madre o nonno/a) che possiede esclusivamente la cittadinanza italiana alla nascita del richiedente o che possedeva solo la cittadinanza italiana alla morte se deceduto prima della nascita del richiedente:

  • atto di nascita rilasciato dal Comune italiano di origine completo di generalità e di eventuali annotazioni a margine;
  • certificato in originale delle Autorità cubane di immigrazione dal quale risulti che l’ascendente non si sia naturalizzato cubano (legalizzato dal MINREX/MINJUS e tradotto in italiano);
  • atto di matrimonio (se il matrimonio ha avuto luogo a Cuba: certificato di matrimonio legalizzato dal MINREX/MINJUS e tradotto in italiano; se il matrimonio ha avuto luogo in Italia: certificato di matrimonio emesso dal Comune italiano);
  • atto di morte (se defunto), se il decesso è avvenuto a Cuba il documento va legalizzato dal MINREX/MINJUS e tradotto in italiano.

2) Eventuale ascendente di prima generazione, i cui atti di Stato Civile sono formati a Cuba:

  • copia integrale dell’atto di nascita legalizzato dal MINREX/MINJUS e tradotto in italiano;
  • se coniugati, atto di matrimonio legalizzato dal MINREX/MINJUS e tradotto in italiano;
  • se deceduti, atto di morte legalizzato dal MINREX/MINJUS e tradotto in italiano;

3) Dell’interessato:

  • Istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana diretta all’Ambasciata d’Italia all’Avana, Ufficio consolare, che dia fede dell’identità completa del richiedente, residenza, stato civile e composizione del nucleo familiare;
  • copia integrale dell’atto di nascita (originale legalizzato dal MINREX/MINJUS, tradotto in italiano e legalizzato presso l’ufficio Legalizzazioni dell’Ambasciata);
  • se coniugato, copia integrale dell’atto di matrimonio (legalizzato dal MINREX/MINJUS, tradotto in italiano e legalizzato presso l’ufficio Legalizzazioni dell’Ambasciata) in originale e fotocopia del carnet di identità del coniuge (inclusa la parte dove viene indicata la residenza);
  • Nel caso che l’interessato abbia contratto matrimonio più di una volta, è necessario presentare anche il certificato di tutti i matrimoni anteriori e dei rispettivi divorzi (originali dei certificati di matrimonio e della copia integrale della sentenza di divorzio o dell’atto notarile di divorzio, legalizzati dal MINREX/MINJUS, tradotti in italiano e legalizzati presso l’ufficio Legalizzazioni dell’Ambasciata).
  • fotocopia del documento di identità (inclusa la parte dove viene indicata la residenza).
  • eventuali atti di nascita di figli minorenni (legalizzati dal MINREX/MINJUS, tradotti in italiano e legalizzati presso l’ufficio Legalizzazioni dell’Ambasciata) esclusivamente qualora il minore sia al massimo una seconda generazione.

Al momento della presentazione dell’istanza, il richiedente deve inoltre pagare un contributo di 600 €, da versare in contanti. Il contributo è dovuto per la trattazione della pratica, indipendentemente dall’esito. Nel caso di mancato riconoscimento l’importo pagato non sarà restituito.

Se la documentazione è già in possesso di questa Rappresentanza, in quanto precedentemente allegata da un parente alla propria istanza di ricostruzione, sarà necessario indicare le generalità del familiare. L’Ufficio si riserva di chiedere aggiornamenti documentali.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER “BENEFICIO DI LEGGE” (FIGLI MINORI NATI ALL’ESTERO DA CITTADINI ITALIANI IN POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA)

  • Ai figli minorenni di un genitore italiano per nascita, il quale è in possesso anche di altra cittadinanza, è consentito di acquistare la cittadinanza italiana solo se i genitori (o il tutore) dichiarano tale volontà entro un anno dalla nascita del minore (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione – anche adottiva). Qualora invece sia trascorso più di un anno dalla nascita, affinché la dichiarazione produca i suoi effetti il minore dovrà obbligatoriamente risiedere legalmente per almeno due anni continuativi in Italia.
  • Possono essere altresì presentate, entro le 23:59 (ora di Roma) del 31 maggio 2026, dichiarazioni a favore di soggetti minorenni alla data del 24 maggio 2025, figli di cittadini iure sanguinis di cui alle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
  • Per acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, viene richiesto un contributo di 250 € a favore del Ministero dell’Interno. Qui di seguito le coordinate bancarie:

Beneficiario: “Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza per beneficio di legge, nome e cognome del richiedente.
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)

2. ACQUISTO DI CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO

A seguito di matrimonio con un cittadino italiano, l’istanza per l’acquisto della cittadinanza deve essere rivolta al Ministero dell’Interno. A tal fine, il richiedente deve essere residente a Cuba e registrato nello schedario consolare unitamente al coniuge italiano. Ove, eccezionalmente, i coniugi non abbiano la stessa residenza, è necessario allegare all’istanza una dichiarazione sottoscritta da entrambi i coniugi e supportata da documentazone idonea, nella quale vengano chiaramente e dettagliatamente spiegati i motivi della non convivenza. L’istanza può essere presentata quando siano trascorsi almeno tre anni dalla data del matrimonio. Il termine è ridotto ad un anno e mezzo in presenza di figli avuti o adottati dalla coppia. Al momento dell’istanza, il matrimonio deve essere già stato trascritto in Italia.

Per presentare l’istanza, l’interessato dovrà accedere al portale ALI

Una volta effettuato il login entrerà nella sezione “cittadinanza” e accederà nella funzionalità “gestione domanda”, ove potrà inserire l’istanza compilando il “modulo AE”.

L’utente dovrà compilare tutti i campi previsti dal modulo IN ITALIANO e caricare i documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno, rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione dell’istanza:

  • Certificato di nascita dell’interessato legalizzato al MINREX, tradotto in italiano e legalizzato presso lo sportello legalizzazioni di questa Cancelleria Consolare;
  • Certificato di precedenti penali legalizzato dal MINREX, tradotto in italiano e legalizzato presso sportello legalizzazioni di questa Cancelleria Consolare;
  • Certificato di precedenti penali di eventuali altri paesi di residenza a partire dai 14 anni di età, legalizzato secondo le norme del Paese di emissione;
  • Fotocopia della Carta di identità cubana (Carnet de identidad);
  • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune italiano competente
  • Ricevuta in originale del pagamento di 250,00 € effettuato sul conto corrente postale del Ministero dell’Interno. Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario all’IBAN IT54D0760103200000000809020 (BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando come beneficiario “Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza – Via Cavour 6 – 00184 ROMA (RM) – ITALY” e come causale “contributo cittadinanza – matrimonio – cognome, nome, luogo e data di nascita del richiedente”.
    IMPORTANTE:A partire dal 25 maggio 2022 è possibile effettuare il pagamento del contributo di 250 € anche tramite PagoPA direttamente dal portale, contestualmente alla presentazione della domanda. Si potranno comunque continuare ad utilizzare le altre modalità di pagamento sopraindicate.
  • Documentazione comprovante la conoscenza della lingua italiana al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. Il requisito può essere soddisfatto presentando un titolo di studio rilasciato da un istituto d’istruzione pubblico o paritario in Italia o all’estero, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale oppure un’apposita certificazione rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti a tal fine (Università per stranieri di Siena; Università per stranieri di Perugia; Università Roma Tre; Società Dante Alighieri). Tali certificazioni sono le seguenti: PLIDA, CertIT, CELI o CILS.
    A Cuba, al momento l’unica istituzione di riferimento che certifica è la Società Dante Alighieri:
    Comitato dell’Avana: Callejón de Jústiz No. 21 entre Oficio y Baratillo, 10100 Habana Vieja.
    Tel. +53 7 8604215
    e-mail: dantealighieri@instituciones.ohc.cu
    Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:00.

In seguito, l’utente riceve tramite il Portale ALI la comunicazione di presa in carico dell’istanza e una convocazione a presentarsi in Ambasciata per consegnare la documentazione in originale ed effettuare la procedura di autentica di firma sull’istanza il cui costo è di 20 €. L’utente dovrà anche corrispondere 10 € per la copia conforme del certificato di lingua e 10 € per la copia conforme del carnet de identidad. In questa occasione, oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà anche consegnare, in caso di matrimonio formalizzato a Cuba, un certificato di matrimonio emesso dal competente Ufficio del registro civile cubano con data di emissione non anteriore ai sei mesi, legalizzato dal MINREX.

L’interessato potrà seguire gli sviluppi delle varie fasi del procedimento consultando il Portale ALI.

Terminata l’istruttoria da parte del Ministero dell’Interno, l’interessato riceve attraverso il Portale ALI la notifica del decreto  di concessione della cittadinanza. Contestualmente viene comunicata la data del giuramento e la lista dei documenti da produrre.

*** 

La donna straniera coniugata con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 può acquistare la cittadinanza italiana automaticamente, a condizione che non sia intervenuta sentenza di divorzio o che il coniuge non sia deceduto prima del 27.04.1983. A tal fine, la richiedente dovrà presentare:

  • Copia integrale dell’atto di nascita che includa la “nota marginal del matrimonio”, legalizzato dal Ministero Affari Esteri cubano, tradotto in italiano e legalizzato presso lo sportello legalizzazioni di questa Cancelleria Consolare;
  • Fotocopia della Carta di identità cubana (Carnet de identidad);

Per la presentazione della domanda è necessario che l’atto di matrimonio, se è stato celebrato all’estero, sia stato trascritto in Italia.
Al momento della presentazione dell’istanza, il richiedente deve inoltre pagare la percezione consolare, pari 600 €, da versare in contanti.

Per presentare istanza di cittadinanza è necessario prenotare un appuntamento per “servizi consolari” tramite il portale Prenot@mi.

 

 

Cittadinanza italiana iure sanguinis – Informativa sul trattamento dei dati personali

 

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
o della sua acquisizione per naturalizzazione (artt. 5 e 7, nonché art. 9, comma 1, lettera c,
e comma 2 della legge n. 91/1992)
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13 e 14)

Il trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis oppure della sua acquisizione in alcuni casi di naturalizzazione (matrimonio, servizio prestato all’estero o meriti speciali) sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.
A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:

       A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:

     1.    I Titolari del trattamento
Sono autonomi Titolari del trattamento il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) della Repubblica italiana e, a seconda dei casi, il competente Comune italiano o il Ministero italiano dell’Interno.
Il MAECI agisce, nel caso specifico, per il tramite dell’Ambasciata d’Italia a L’Avana (5 Avenida n. 402 – esq. Calle 4, Miramar, Playa, La Habana, 402 Calle 4, La Habana, Cuba; Tel: +53 7 2045615; E-mail: ambasciata.avana@esteri.it; PEC: amb.lavana@cert.esteri.it).

     2.    Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l’interessato può interpellare l’RPD del MAECI ai seguenti recapiti: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, telefono: 0039 06 36911 (centralino), E-mail: rpd@esteri.it, PEC: rpd@cert.esteri.it).

    3.    Dati personali trattati
a.   Riconoscimento jure sanguinis: dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza), di contatto, stato civile e stato di famiglia, ascendenza familiare, firma autografa, copia del documento d’identità, istanza di riconoscimento della cittadinanza.
b.   Naturalizzazione: dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza), stato di famiglia, certificazione penale rilasciata dagli Stati stranieri di origine e di residenza, copia del passaporto, istanza di acquisto della cittadinanza, certificazione della conoscenza della lingua italiana.

    4.  Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati personali trattati hanno come unica finalità il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n.91, oppure l’acquisizione della stessa per matrimonio (artt. 5 e 7 della predetta Legge), per servizio prestato all’estero (art.9, comma 1, lettera c) o per meriti speciali (art. 9, comma 2). Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis si ricorre anche ad altre norme per accertare il possesso della cittadinanza italiana da parte degli antenati dell’interessato. Al riguardo si fa prevalentemente ricorso alle norme contenute nel codice civile del 1865 e agli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555.
Il conferimento dei dati in questione è un requisito obbligatorio per legge ai fini della ricevibilità della domanda. Per il riconoscimento dalla cittadinanza iure sanguinis l’obbligo è confermato dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. k.28.1 dell’8 aprile 1991, mentre nei casi di naturalizzazione dall’art.1 del DPR del 18 aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina di procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.

     5.    Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati, svolto da personale appositamente incaricato, sarà effettuato in modalità mista, manuale ed automatizzata. Di conseguenza, l’interessato non sarà mai destinatario di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei propri dati.

     6.    Trasmissione dei dati a soggetti terzi
In caso di riconoscimento, i dati saranno comunicati al Comune italiano competente per la trascrizione ai sensi dell’art. 17 del DPR 3 novembre 2000, n. 396. In caso di contenzioso, i dati potrebbero essere trasmessi all’Avvocatura Generale dello Stato.
In caso di naturalizzazione, i dati saranno inoltrati anche al Ministero dell’Interno italiano.
I dati potranno essere trasmessi alle autorità estere competenti per la verifica delle certificazioni o attestazioni prodotte dall’interessato.

     7.    Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati a tempo indeterminato, per motivi di certezza giuridica e per il rilascio di certificazioni.

     8.    Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali e, alle condizioni previste dalla normativa vigente, di ottenerne, se del caso, la rettifica. Nei limiti previsti dalla legge e fatte salve le conseguenze sul seguito dell’iter amministrativo, egli può altresì chiedere la cancellazione dei dati eventualmente trattati illecitamente, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento. In questi casi, l’interessato dovrà rivolgersi all’Ambasciata d’Italia a L’Avana, informando per conoscenza l’RPD del MAECI.

     9.    Reclami
Se ritiene che i suoi diritti in materia di privatezza siano stati violati, l’interessato può presentare un reclamo all’RPD del MAECI. Qualora non sia soddisfatto della risposta, l’interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza Venezia 11, 00187 ROMA; tel. 0039 06 696771 (centralino); E-mail: protocollo@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it).