Si informa che a seguito della recente modifica dell’art. 23 del DL 30/2007, per i famigliari stranieri di cittadini italiani o UE ex art. 2 DL 30/2007, ossia:
- coniuge;
- partner che abbia contratto con un cittadino UE un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato in questione equipari l’unione al matrimonio;
- figli e figliastri di età inferiore a 21 anni o a carico economico;
- genitori o suoceri a carico economico
che intendono ricongiungersi con il famigliare UE stabilmente residente in Italia non è più possibile rilasciare un visto di breve durata (Schengen, tipo C) per Turismo – Visita a Famigliari e Amici. Verrà quindi rilasciato un visto nazionale (tipo D) per motivi famigliari.
Questo comporta che, nel caso in cui i richiedenti visto siano figli o figliasti di cittadino UE con età superiore a 21 anni NON a carico economico o genitori o suoceri di cittadino UE NON a carico economico, il costo del visto sarà ora di 116€.
Tale novità verrà applicata a partire dal giorno 11 giugno 2024 (incluso).
Per coloro, anche famigliari stranieri di cittadini UE ex art. 2 DL 30/2007, che intendono recarsi in Italia solo per una breve visita al famigliare e non per effettuare il ricongiungimento, si continuerà a rilasciare un visto di breve durata Turismo – Visita a Famigliari e Amici.
Le condizioni di gratuità per gli stranieri ex art. 2 DL 30/2007 si applicano anche nel caso del rilascio di un visto di breve durata. Nei casi in cui è prevista la verifica del carico economico (figli e figliastri con più di 21 anni, genitori e suoceri) e il richiedente visto non lo possa dimostrare, il richiedente dovrà corrispondere i diritti consolari previsti per i visti Schengen (tipo C).