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Cittadinanza

La cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362), integrata da successive norme tra le quali il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, che ha introdotto importanti novità in materia. Il testo della nuova legge è disponibile al seguente link.

Si attira, in particolare, l’attenzione sul nuovo art. 3-bis, che introduce limiti più stringenti per i casi in cui la normativa prevede l’acquisto automatico della cittadinanza italiana:

“In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
    a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
  2. b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
  3. c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
  4. d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio”.

 

Di seguito sono descritte le diverse modalità di acquisto della cittadinanza italiana e le procedure da seguire per ciascuna di esse.
In ogni caso, una volta che l’istanza è stata regolarmente presentata, l’utente è invitato ad attendere di essere contattato dall’Ufficio consolare per aggiornamenti sullo stato di trattazione della propria pratica di cittadinanza.

 

1. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA (IURE SANGUINIS)

In base alla Legge n.91 del 1992 e alla luce delle modifiche apportate dal Decreto Legge 28 marzo 2025 n. 36 convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):

    • il richiedente nato in Italia da cittadino/a italiano/a in qualsiasi data;
    • il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
    • il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis

Alla luce della nuova legge si precisa che:

1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente (e quindi NON trova applicazione quanto previsto dalla legge 23 maggio 2025, n. 74).

Le domande di cui al punto 1) sono dunque esclusivamente quelle consegnate a questa Ambasciata prima della data ed ora sopra indicate e corredate della necessaria documentazione.

2) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.

Per le domande di cui al punto 2) pertanto restano validi i seguenti presupposti giuridici e fattuali, ai quali si aggiungono i nuovi requisiti di cui all’art. 3-bis:

  • il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948;
  • al momento della sottoscrizione dell’istanza, il richiedente dovrà risultare residente nella Circoscrizione Consolare.

DOCUMENTAZIONE

Coloro che desiderino iniziare la pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana dovranno presentare la documentazione riportata di seguito e l’Istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana “ius sanguinis”

Al momento della presentazione dell’istanza il richiedente dovrà consegnare tutta la documentazione in originale. I documenti richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.

Tale documentazione comprende:

  • Istanza di riconoscimento, compilata e firmata dal richiedente;
  • Albero genealogico;
  • Documentazione relativa alle singole generazioni:

1) Avo dante causa (padre/madre o nonno/a) che possiede esclusivamente la cittadinanza italiana alla nascita del richiedente o che possedeva solo la cittadinanza italiana alla morte se deceduto prima della nascita del richiedente:

  • atto di nascita rilasciato dal Comune italiano di origine completo di generalità e di eventuali annotazioni a margine;
  • certificato in originale delle Autorità cubane di immigrazione dal quale risulti che l’ascendente non si sia naturalizzato cubano (legalizzato dal MINJUS e tradotto in italiano);
  • atto di matrimonio (se il matrimonio ha avuto luogo a Cuba: certificato di matrimonio legalizzato dal MINJUS e tradotto in italiano; se il matrimonio ha avuto luogo in Italia: certificato di matrimonio emesso dal Comune italiano);
  • atto di morte (se defunto), se il decesso è avvenuto a Cuba il documento va legalizzato dal MINJUS e tradotto in italiano.

2) Eventuale ascendente di prima generazione, i cui atti di Stato Civile sono formati a Cuba:

  • copia integrale dell’atto di nascita legalizzato dal MINJUS e tradotto in italiano;
  • se coniugati, atto di matrimonio legalizzato dal MINJUS e tradotto in italiano;
  • se deceduti, atto di morte legalizzato dal MINJUS e tradotto in italiano;

3) Dell’interessato:

  • Istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana diretta all’Ambasciata d’Italia all’Avana, Ufficio consolare, che dia fede dell’identità completa del richiedente, residenza, stato civile e composizione del nucleo familiare;
  • copia integrale dell’atto di nascita (originale legalizzato dal MINJUS, tradotto in italiano e legalizzato presso l’ufficio Legalizzazioni dell’Ambasciata);
  • se coniugato, copia integrale dell’atto di matrimonio (legalizzato dal MINJUS, tradotto in italiano e legalizzato presso l’ufficio Legalizzazioni dell’Ambasciata) in originale e fotocopia del carnet di identità del coniuge (inclusa la parte dove viene indicata la residenza);
  • Nel caso che l’interessato abbia contratto matrimonio più di una volta, è necessario presentare anche il certificato di tutti i matrimoni anteriori e dei rispettivi divorzi (originali dei certificati di matrimonio e della copia integrale della sentenza di divorzio o dell’atto notarile di divorzio, legalizzati dal MINJUS, tradotti in italiano e legalizzati presso l’ufficio Legalizzazioni dell’Ambasciata).
  • fotocopia del documento di identità (inclusa la parte dove viene indicata la residenza).
  • eventuali atti di nascita di figli minorenni (legalizzati dal MINJUS, tradotti in italiano e legalizzati presso l’ufficio Legalizzazioni dell’Ambasciata) esclusivamente qualora il minore sia al massimo una seconda generazione.

Al momento della presentazione dell’istanza, il richiedente deve inoltre pagare un contributo di 600 €, da versare in contanti. Il contributo è dovuto per la trattazione della pratica, indipendentemente dall’esito. Nel caso di mancato riconoscimento l’importo pagato non sarà restituito.

Se la documentazione è già in possesso di questa Rappresentanza, in quanto precedentemente allegata da un parente alla propria istanza di ricostruzione, sarà necessario indicare le generalità del familiare. L’Ufficio si riserva di chiedere aggiornamenti documentali.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER “BENEFICIO DI LEGGE” (FIGLI MINORI NATI ALL’ESTERO DA CITTADINI ITALIANI IN POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA)

  • Ai figli minorenni di un genitore italiano per nascita, il quale è in possesso anche di altra cittadinanza, è consentito di acquistare la cittadinanza italiana solo se i genitori (o il tutore) dichiarano tale volontà entro tre anni dalla nascita del minore (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione – anche adottiva). Qualora invece siano trascorsi più di tre anni dalla nascita, affinché la dichiarazione produca i suoi effetti il minore dovrà obbligatoriamente risiedere legalmente per almeno due anni continuativi in Italia.
  • Possono essere altresì presentate, entro le 23:59 (ora di Roma) del 31 maggio 2026 (termine esteso al 31 maggio 2029 dalla Legge 28 febbraio 2026, n. 26), dichiarazioni a favore di soggetti minorenni alla data del 24 maggio 2025, figli di cittadini iure sanguinis di cui alle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
  • Per acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, sulla base di quanto stabilito dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, a partire dal 1° gennaio 2026, non è più richiesto il versamento di alcun contributo.

2. ACQUISTO DI CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO

1.Cenni normativi

 In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.

Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.

 

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

 

Riferimenti normativi:

  • Legge n. 123/1983
  • Legge n. 91/1992 e DPR n. 572/1993 e n. 362/1994
  • Legge n. 94/2009
  • Legge n. 76/2016 e D.Lgs. n. 5, 6 e 7/2017
  • L. n. 113/2018 e Legge n. 132/2018
  • L. n. 130/2020 e Legge n. 173/2020
  • L. n. 36/2025 e Legge di conversione n. 74/2025

 

2.Requisiti per la richiesta della cittadinanza

  • Residenza nella circoscrizione consolare:
    • Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza, esclusivamente attraverso l’apposito applicativo informatico (vedi oltre: Punto 4, Procedura, Fase 1 – Registrazione e inserimento istanza).
    • Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà essere fornita da entrambi i coniugi documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità del domicilio disgiunto.

 

  • Termini di presentazione:
    • La domanda può essere presentata tre anni dopo la celebrazione del matrimonio/unione civile, se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis, cioè dalla nascita. Se il coniuge italiano ha acquisito la cittadinanza successivamente al matrimonio (ad es. per residenza in Italia), i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

 

  • Trascrizione e validità del matrimonio/unione civile:
    • Se avvenuto all’estero, deve essere stato precedentemente trascritto presso un Comune in Italia.
    • Il vincolo di coniugio/unione civile deve rimanere valido e stabile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio/unione civile per separazione personale o divorzio. Invece, il decesso del coniuge dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza dal beneficio.

 

  • Situazione penale:
    • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione.
    • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici.
    • Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
  • Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)
  • Pagamento delle tasse e percezioni indicate nelle sezioni Documenti e Costi

 

  1. Documenti necessari per la richiesta di cittadinanza

 

  • Estratto dell’atto di nascita o equivalente, in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato e tradotto in lingua italiana.
  • Certificati Penali del Paese di origine, degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciati inderogabilmente da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzati/apostillati e tradotti in lingua italiana.
    Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.
    Limitatamente agli antecedenti penali cubani, dovranno essere legalizzasti dall’Autorità locale (MINJUS), tradotti e legalizzati da questa Sede.
  • Ricevuta del versamento del contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.
  • Documento di identità: fotocopia del passaporto oppure della carta di identità estera in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza).
  • Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi.
    NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. L’Ufficio consolare verificherà quanto dichiarato.

 

  • Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Le certificazioni ammesse sono esclusivamente le seguenti:
    • PLIDA della Società Dante Alighieri
    • CertIt dell’Università Roma Tre
    • CILS dell’Università per stranieri di Siena
    • CELI dell’Università per stranieri di Perugia
    • Co.L dell’Università per stranieri di Reggio CalabriaAltre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate.

      Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

    • Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’Accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione.
    • I titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all’estero), solo se rilasciato dalle Autorità italiane. I permessi per lungo soggiornante CE sono equiparati a quelli UE, ai fini linguistici, solo se rilasciati dolo il 09/12/2010. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei.
    • Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Il corso di studio dovrà essersi svolto in lingua italiana.
    • I soggetti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 25/2025.
  1. Procedura

 

FASE 1 – REGISTRAZIONE E INSERIMENTO ISTANZA

Il richiedente residente all’estero dovrà accedere al portale di inoltro delle domande di cittadinanza del Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm) tramite l’identità digitale SPID o la carta d’identità elettronica CIE. I richiedenti che non sono in possesso di tali strumenti dovranno effettuare la registrazione sul portale con il proprio indirizzo e-mail e attivare la verifica in due fattori (TOTP) che prevede l’installazione di un’app di autenticazione (come Google Authenticator o Microsoft Authenticator) direttamente sul proprio smartphone e la configurazione dell’account al suo interno. La suddetta procedura va effettuata una sola volta, al primo accesso. Per tutti gli accessi successivi, sarà sufficiente aprire l’app di autenticazione e utilizzare il codice TOTP (generato automaticamente) per completare il login. Il servizio di Help Desk del Ministero dell’Interno è disponibile per il supporto ai richiedenti la cittadinanza ed è raggiungibile tramite il link presente in tutte le pagine del portale.

Si precisa che l’indirizzo e-mail dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda online costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria casella di posta elettronica in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno unicamente tramite canale informatico.

Il richiedente è tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione in quanto questi non potranno essere modificati e, in caso di errore, si dovrà procedere ad una nuova registrazione con altro indirizzo e-mail. In particolare, andranno riportate le generalità indicate nell’atto di nascita (incluse eventuali annotazioni) e/o in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere (quali atti di matrimonio, documenti d’identità, sentenze di cambio nome/cognome, etc.). In caso di discordanze, il richiedente è tenuto a fornire opportuna documentazione giustificativa.

Si dovranno dichiarare tutte le residenze dal quattordicesimo anno e non lasciare periodi di tempo non dichiarati.

Non andranno riportati caratteri o segni speciali (per esempio la cediglia, accenti acuti o gravi all’interno della parola, accenti circonflessi, etc.). Sarà possibile inserire solo l’accento sull’ultima lettera utilizzando l’apostrofo, qualora ci sia anche nella lingua di origine.

 

FASE 2 – VERIFICA CONSOLARE

 

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche. Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al rifiuto della propria pratica.

In caso di rifiuto della domanda, si potrà ripresentare la domanda avendo cura di sanare gli errori indicati nel rifiuto stesso e si potrà riutilizzare il pagamento già effettuato.

In caso di accettazione, il richiedente sarà convocato per via telematica presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del documento d’identità e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

 

 

FASE 3 – VALUTAZIONE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

 

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno, entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi. Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il decreto di conferimento della cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

 

 

FASE 4 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO

 

Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata al richiedente. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale, con data successiva al decreto, quali, ad esempio (elenco non esaustivo):

  • Atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano (non l’estratto) e corrispondente atto estero
  • Certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione “Documenti”)
  • Certificato di matrimonio cubano, ove esiste, con data di emissione successiva a quella del decreto, debitamente legalizzato dall’autorità locale e tradotto in italiano.

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione). Invece, il decesso del coniuge avvenuto dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza del beneficio.

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi. Il termine di sei mesi è tassativo, decorso il quale si perderà il diritto al conseguimento della cittadinanza.

È previsto il pagamento di una percezione, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.

L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione e traduzione, come spiegato nella sezione “Documenti”.

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le seguenti parole:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

 

L’acquisto della cittadinanza italiana decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.

 

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE, al decreto di conferimento della cittadinanza e al verbale dell’avvenuto giuramento.

 

  1. Costi
  • Contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno, da pagare tramite PagoPa durante la compilazione della domanda oppure tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)

Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

 

 

  • Articoli della tabella consolare da applicare con relativi importi:
    • Autentica di firma sull’istanza: art. 24 – 20,00 euro
    • Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art. 71 – 10,00 euro
      (Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione)
    • Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71 – 10,00 euro
    • Conformità della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art. 72A – 13,00 euro
    • Percezione sul verbale di giuramento: art. 8 – 15,00 euro

 

  1. Contatti e link utili

 

Trova il tuo Consolato:

https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco

Invia la tua domanda al Ministero dell’Interno:

https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Informazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:

https://www.esteri.it/it/servizi-opportunita/italiani-all-estero/cittadinanza/

 

Per presentare istanza di cittadinanza è necessario prenotare un appuntamento per “servizi consolari” tramite il portale Prenot@mi.

 

Cittadinanza italiana iure sanguinis – Informativa sul trattamento dei dati personali

 

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
o della sua acquisizione per naturalizzazione (artt. 5 e 7, nonché art. 9, comma 1, lettera c,
e comma 2 della legge n. 91/1992)
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13 e 14)

Il trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis oppure della sua acquisizione in alcuni casi di naturalizzazione (matrimonio, servizio prestato all’estero o meriti speciali) sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.
A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:

       A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:

     1.    I Titolari del trattamento
Sono autonomi Titolari del trattamento il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) della Repubblica italiana e, a seconda dei casi, il competente Comune italiano o il Ministero italiano dell’Interno.
Il MAECI agisce, nel caso specifico, per il tramite dell’Ambasciata d’Italia a L’Avana (5 Avenida n. 402 – esq. Calle 4, Miramar, Playa, La Habana, 402 Calle 4, La Habana, Cuba; Tel: +53 7 2045615; E-mail: ambasciata.avana@esteri.it; PEC: amb.lavana@cert.esteri.it).

     2.    Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l’interessato può interpellare l’RPD del MAECI ai seguenti recapiti: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, telefono: 0039 06 36911 (centralino), E-mail: rpd@esteri.it, PEC: rpd@cert.esteri.it).

    3.    Dati personali trattati
a.   Riconoscimento jure sanguinis: dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza), di contatto, stato civile e stato di famiglia, ascendenza familiare, firma autografa, copia del documento d’identità, istanza di riconoscimento della cittadinanza.
b.   Naturalizzazione: dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza), stato di famiglia, certificazione penale rilasciata dagli Stati stranieri di origine e di residenza, copia del passaporto, istanza di acquisto della cittadinanza, certificazione della conoscenza della lingua italiana.

    4.  Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati personali trattati hanno come unica finalità il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n.91, oppure l’acquisizione della stessa per matrimonio (artt. 5 e 7 della predetta Legge), per servizio prestato all’estero (art.9, comma 1, lettera c) o per meriti speciali (art. 9, comma 2). Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis si ricorre anche ad altre norme per accertare il possesso della cittadinanza italiana da parte degli antenati dell’interessato. Al riguardo si fa prevalentemente ricorso alle norme contenute nel codice civile del 1865 e agli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555.
Il conferimento dei dati in questione è un requisito obbligatorio per legge ai fini della ricevibilità della domanda. Per il riconoscimento dalla cittadinanza iure sanguinis l’obbligo è confermato dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. k.28.1 dell’8 aprile 1991, mentre nei casi di naturalizzazione dall’art.1 del DPR del 18 aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina di procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.

     5.    Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati, svolto da personale appositamente incaricato, sarà effettuato in modalità mista, manuale ed automatizzata. Di conseguenza, l’interessato non sarà mai destinatario di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei propri dati.

     6.    Trasmissione dei dati a soggetti terzi
In caso di riconoscimento, i dati saranno comunicati al Comune italiano competente per la trascrizione ai sensi dell’art. 17 del DPR 3 novembre 2000, n. 396. In caso di contenzioso, i dati potrebbero essere trasmessi all’Avvocatura Generale dello Stato.
In caso di naturalizzazione, i dati saranno inoltrati anche al Ministero dell’Interno italiano.
I dati potranno essere trasmessi alle autorità estere competenti per la verifica delle certificazioni o attestazioni prodotte dall’interessato.

     7.    Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati a tempo indeterminato, per motivi di certezza giuridica e per il rilascio di certificazioni.

     8.    Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali e, alle condizioni previste dalla normativa vigente, di ottenerne, se del caso, la rettifica. Nei limiti previsti dalla legge e fatte salve le conseguenze sul seguito dell’iter amministrativo, egli può altresì chiedere la cancellazione dei dati eventualmente trattati illecitamente, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento. In questi casi, l’interessato dovrà rivolgersi all’Ambasciata d’Italia a L’Avana, informando per conoscenza l’RPD del MAECI.

     9.    Reclami
Se ritiene che i suoi diritti in materia di privatezza siano stati violati, l’interessato può presentare un reclamo all’RPD del MAECI. Qualora non sia soddisfatto della risposta, l’interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza Venezia 11, 00187 ROMA; tel. 0039 06 696771 (centralino); E-mail: protocollo@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it).