Come in precedenti occasioni, gli elettori iscritti AIRE a Cuba che si recheranno in Italia presso il rispettivo Comune di appartenenza per esercitare il proprio diritto di voto, potranno ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio aereo riferito alla classe turistica (economy).
I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono:
– l’avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia e
– la residenza (intesa come iscrizione AIRE) a Cuba.
Il rimborso del 75% del biglietto aereo può essere applicato esclusivamente alle tariffe in classe economica, senza distinzione di vettore, e non sono ammessi al rimborso titoli di viaggio di classe superiore.
La tratta di viaggio ammessa al rimborso è quella da un aeroporto a Cuba ad un aeroporto in Italia, e ritorno. Sono consentite soste in transito, purché la durata delle stesse sia congrua con il concetto di “volo diretto” e non incida sul costo del biglietto.
Si rammenta che i biglietti ammessi al rimborso devono comprendere tra l’andata e il ritorno la data del referendum, ossia l’8 e 9 giugno 2025.
Prima della partenza e prima del voto, non è richiesto nessun altro tipo di adempimento presso l’Ambasciata.
L’istanza di rimborso dovrà essere presentata all’Ambasciata a firma degli interessati, una volta rientrati a Cuba, entro il 9 luglio 2025, utilizzando il modello scaricabile online (modello istanza di rimborso) . La stessa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
– copia del certificato o tessera elettorale riportante il timbro del seggio elettorale italiano, che verrà autenticata dall’Ambasciata a fronte di esibizione contestuale dell’originale;
– biglietto aereo di classe economica dal quale si evinca il costo del biglietto e la tariffa applicata; qualora dal predetto biglietto di viaggio non si deduca l’importo effettivamente pagato, questo dovrà essere dimostrato da apposita fattura rilasciata dalla Compagnia aerea e/o dall’Agenzia di viaggio riportante i dati identificativi dell’avvenuto pagamento (come ad es. tramite copia della ricevuta della carta di credito o l’attestazione di versamento bancario).
– carte d’imbarco: la carta d’imbarco è elemento fondamentale per comprovare che sia stato effettivamente utilizzato il biglietto aereo di cui si chiede rimborso. L’elettore deve conservare con la massima cura tutte le carte d’imbarco relative al viaggio e queste devono essere presentate a corredo dell’istanza di rimborso. Solo in caso di smarrimento, l’elettore potrà presentare una dichiarazione autocertificativa di aver effettuato il volo di cui alla carta d’imbarco mancante, redatta secondo le previsioni dell’art.47 del DPR n.445/2000 e menzionando la conoscenza dell’art. 476 del Codice Penale (responsabilità in caso di dichiarazioni non veritiere).
Non è ammesso a rimborso il costo di bagagli aggiuntivi a quello eventualmente già compreso nella tariffa di classe economica.
Il rimborso sarà effettuato, al termine delle procedure di verifica della documentazione presentata, con trasferimento bancario, esclusivamente sul conto corrente bancario intestato all’elettore e indicato nell’istanza.